Art. 12.
(Procedure di erogazione degli incentivi).

      1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei due bandi annuali di cui all'articolo 9,

 

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comma 7, il comitato approva la graduatoria delle proposte.
      2. I contributi di cui all'articolo 9, commi 5 e 6, sono erogati dalla Regione Siciliana secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto, indicate dal comitato nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento.